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Svizzera – Misure cautelari e sequestri sui beni del debitore
13 Dicembre 2017
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Come evitare che il debitore si liberi dei propri beni per evitare un’esecuzione forzata? In Svizzera un creditore può farlo con un sequestro conservativo, a due condizioni: in primo luogo, il debitore non deve essere residente o avere un domicilio in Svizzera; in secondo luogo, il creditore deve essere in possesso di una sentenza o un lodo arbitrale favorevole.
Nonostante la pressione crescente degli altri stati, la Svizzera continua a ricoprire un ruolo dominante nel panorama finanziario. Per questo motivo la giurisdizione svizzera è molto importante per i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che desiderano eseguire i propri crediti nei confronti di debitori che detengono conti correnti bancari o altri beni in Svizzera. Sebbene nella pratica il sequestro conservativo venga effettuato principalmente su conti bancari, è possibile utilizzare lo stesso strumento anche per aggredire, con il medesimo effetto, altri beni, come ad esempio patrimoni immobiliari, opere d’arte o beni di terzi creditori nei confronti del debitore.
In questo post (in lingua inglese) sul blog di Legalmondo è stato trattato il nuovo regolamento europeo 655/2014 entrato in vigore nel gennaio 2017 (non applicabile in Svizzera) sui sequestri sui conti correnti bancari negli stati appartenenti all’Unione Europea.
Tornando alla Svizzera, un creditore può chiedere al tribunale del luogo dove si trovano i beni del debitore o la sede della banca l’emissione di un sequestro conservativo, solo se dimostra che sussistono prima facie i tre requisiti previsti dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (“Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act”), ovvero:
- il credito è esigibile e non garantito;
- i beni del debitore da sequestrare si trovano in Svizzera;
- vi sono i presupposti legali per ottenere un sequestro conservativo.
Questi presupposti, come già anticipato, richiedono principalmente che:
- Il debitore non sia residente in Svizzera e l’azione stessa sia sufficientemente connessa con la Svizzera o sia fondata su un riconoscimento del debito sottoscritto dal debitore (“sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera”);
- Il creditore disponga di una sentenza o un lodo arbitrale esecutivi contro il debitore (“titolo esecutivo”).
Sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera. Ai sensi della Legge Federale, il mero fatto che i beni del debitore si trovino in Svizzera non è sufficiente a stabilire una “connessione sufficiente con la Svizzera”. Tale presupposto dipende principalmente dalle circostanze specifiche della controversia, che il tribunale svizzero valuterà caso per caso. La giurisprudenza svizzera ha, però, individuato alcuni criteri di connessione nel caso in cui: il contratto tra le parti sia stato sottoscritto o debba essere eseguito in Svizzera; il contratto sia governato dalla legge svizzera; il creditore viva in Svizzera o l’azione del creditore sia collegata ad un’attività commerciale svolta in Svizzera.
Titolo esecutivo. Al fine di poter chiedere il sequestro conservativo, il creditore deve anche disporre di un titolo esecutivo valido. La Legge Federale non fa alcuna distinzione né tra sentenze e lodi arbitrali, né tra pronunce nazionali o straniere, a patto che siano esecutive (ai sensi della Convenzione di Lugano o della Legge federale sul diritto internazionale privato, oppure – nel caso di un lodo arbitrale straniero – ai sensi della Convenzione di New York del 1958).
Il procedimento. Il tribunale svizzero chiederà al creditore di produrre prime facie la prova dei presupposti legali appena visti. Il provvedimento verrò poi emesso su istanza di parte e spesso può essere concesso inaudita altera parte, quindi – in questi casi – coglierà il debitore di sorpresa, togliendogli la possibilità di spostare le somme di denaro o i beni in altri luoghi.
Il sequestro conservativo – specialmente se emesso inaudita altera parte – è uno strumento particolarmente efficace, perché impedisce al debitore di disporre dei beni sequestrati, che non potranno essere così occultati. È quindi un’arma considerevole a disposizione del creditore che voglia assicurarsi la fruttuosità di un’azione esecutiva e, da ultimo, recuperare il suo credito.