Spagna, Contratto collettivo di lavoro e riduzione dei benefici

31 Gennaio 2018

  • Spagna
  • Lavoro

In Spagna i benefici che i lavoratori ricevono anno dopo anno, sebbene non siano inclusi nel contratto di lavoro, si consolidano. Pertanto l’impresa può eliminarli solamente seguendo il procedimento previsto per la modifica sostanziale delle condizioni di lavoro disposte nel contratto di lavoro, disciplinato dall’articolo 41 dello Statuto dei Lavoratori.

É importante distinguere tra il procedimento previsto nel caso in cui la modifica sia individuale o collettiva, in base al numero dei lavoratori soggetti alla misura da adottare.

Affinché la modifica sostanziale delle condizioni di lavoro si possa considerare collettiva, bisogna raggiungere i parametri quantitativi che stabilisce l’articolo 41 dello Statuto dei Lavoratori.

La normativa spagnola esige che, in un periodo di novanta giorni, la modifica riguardi un numero di lavoratori che dipende dalle dimensioni dell’impresa che promuove la modifica.

La prima soglia richiede che la misura adottata influenzi almeno dieci lavoratori in un’impresa con meno di 100 lavoratori; la seconda soglia richiede che il dieci per cento del numero dei lavoratori, in un’impresa che abbia tra cento e trecento lavoratori, sia soggetta a tale modifica; la modifica deve riguardare trenta lavoratori nelle imprese con più di trecento lavoratori.

Come si è detto prima, il procedimento è differente nel caso in cui la modifica sostanziale sia individuale o collettiva.

La modifica individuale può imporsi direttamente da parte dell’imprenditore sempre e quando si soddisfino i requisiti che esige la normativa, quali: (i) la comunicazione per iscritto; (ii) un preavviso di quindici giorni; (iii) la descrizione della causa della modifica, che potrà essere economica, tecnica, organizzativa o di produzione, e la relazione di questa con la competitività, con la produttività o con l’organizzazione tecnica o del lavoro nell’impresa.

Dall’altro lato, quando la modifica è collettiva, raggiungendosi le soglie menzionate, la modifica sostanziale delle condizioni di lavoro deve essere preceduta da una negoziazione tra l’imprenditore e i rappresentanti dei lavoratori per raggiungere un accordo, altrimenti la modifica sarà nulla.

In questo caso, il procedimento è il seguente: (i) partecipazione alla negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori, che non potrà avere una durata superiore a 15 giorni; (ii) notifica ai lavoratori soggetti alla modifica, una volta terminato il periodo di negoziazione, con o senza accordo. Il contratto collettivo può stabilire requisiti addizionali.

Terminato il periodo di negoziazione, con o senza accordo, l’imprenditore deve notificare ai lavoratori soggetti alla modifica la sua decisione che avrà carattere esecutivo una volta trascorso il periodo di preavviso, che è di 15 giorni del caso della modifica collettiva e di 7 giorni nel caso di modifica individuale.

Una volta divenuta esecutiva la misura adottata, il lavoratore ha le seguenti possibilità: (i) accettare la modifica; (ii) impugnare la modifica dinanzi al tribunale del lavoro nel termine di 20 giorni feriali; (iii) rescindere il contratto e ricevere un indennizzo equivalente a 20 giorni per anno di lavoro; (iv) chiedere la risoluzione del contratto innanzi al tribunale del lavoro (entro il termine di un anno), nel caso in cui il giudice abbia considerato la misura ingiustificata e l’impresa non riconosca al lavoratore le condizioni di lavoro precedenti con un indennizzo equivalente a 33 giorni per anno lavorato (con il limite di 24 mensilità).

É possibile un decremento della retribuzione rispetto alla misura stabilita nel contratto collettivo, seguendo il procedimento previsto dall’articolo 82.3 dello Statuto dei Lavoratori, che costituisce un’eccezione alla regola dell’efficacia generale e implica una deroga in peius delle condizioni stabilite dal contratto collettivo.

Affinché l’imprenditore possa derogare in peius il contratto collettivo è necessario soddisfare i seguenti requisiti: (i) che si verifichi una causa economica, tecnica, organizzativa o di produzione; (ii) l’esistenza di un accordo tra l’impresa e i rappresentanti dei lavoratori.

La normativa menzionata considera che si manifesti una causa economica nel caso in cui dal risultato economico della società si deduca una situazione economica negativa, per esempio, in caso tale come l’esistenza di perdite attuali o previste, o in caso di diminuzione persistente del livello di incassi ordinari o delle vendite.

In ogni caso, si considera che la diminuzione è persistente se durante due trimestri consecutivi il livello di incassi ordinari o delle vendite di ogni trimestre sia inferiore al livello registrato nello stesso trimestre dell’anno precedente.

Concorrono cause tecniche quando si manifestano cambi nei mezzi o negli strumenti di produzione; si parla di cause organizzative quando si manifestano cambi nell’ambito dei sistemi e dei metodi di lavoro del personale o nel modo di organizzare la produzione, e di cause produttive quando si producono cambi nella domanda di prodotti o servizi che l’impresa pretende collocare nel mercato.

Tra il processo di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro, previsto dall’articolo 41 dello Statuto dei Lavoratori, e il procedimento di deroga in peius del contratto collettivo, stabilito dall’articolo 82.3 dello Statuto dei Lavoratori, esistono alcune differenze.

In primo luogo, bisogna evidenziare che solamente ai cambi che implicano una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro stabilite nel contratto di lavoro si può applicare il procedimento previsto dall’articolo 41 dello Statuto dei lavoratori, mentre tutte le variazioni delle condizioni di lavoro disciplinate dal contratto collettivo sono soggette al procedimento di deroga in peius ex articolo 82.3 dello Statuto dei Lavoratori.

Un’altra importante differenza è la durata della misura adottata, che, nel procedimento previsto dall’articolo 41 dello Statuto dei Lavoratori, ha carattere indefinito; dall’altro lato, nel caso della deroga in peius, l’alterazione non può avere una durata superiore alla vigenza del contratto collettivo, dato che l’oggetto della modifica sono le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo e non dal contratto di lavoro.

In conclusione, mentre la modifica sostanziale delle condizioni di lavoro previste dal contratto di lavoro può realizzarsi senza che si sia raggiunto un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, nel caso della deroga in peius del contratto collettivo, l’accordo con questi ultimi è conditio sine qua non affinché la misura adottata sia valida.

Jose Luis Herrero

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