La fatturazione elettronica

15 Gennaio 2019

  • Italia
  • Diritto societario

Con l’approvazione della legge sul Bilancio dello Stato per il 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017) la fatturazione elettronica diventa obbligatoria a fare data dal 1° Gennaio 2019 per tutti i soggetti IVA.

Si discute tuttavia la fattibilità di tale operazione o se sia necessario posticipare l’entrata in vigore della nuova normativa.

L’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B Business to Business) sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C Business to Consumer).

L’emissione di fatture con modalità diverse da quella elettronica sarà considerata nulla.

Sono esonerati dalle menzionate disposizioni solo i soggetti che operano in “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 e coloro che applicano il “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.

Dopo una prima fase riservata solamente alla fatturazione verso la PA, diventa quindi obbligatoria la fatturazione elettronica tra imprese e verso privati.

La fatturazione elettronica prevede l’emissione di fatture strutturate secondo un linguaggio standard denominato formato XML (extensible Markup Language) firmate digitalmente da chi le emette, trasmesse tramite Sdl (Servizio di interscambio dell’Agenzia delle Entrate) e obbligatoriamente da conservare ai fini fiscali solo in digitale.

La fattura elettronica si differenzia pertanto da una fattura cartacea solo per due aspetti:

  • Va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet, o uno smartphone;
  • Deve essere trasmessa elettronicamente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) altrimenti è considerata come non emessa.

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica è un sistema completamente digitale di emissione e conservazione delle fatture che non necessita di supporto cartaceo e quindi permette di risparmiare tutti i costi relativi a stampa, spedizione e conservazione.

L’invio della Fattura elettronica può avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), tramite intermediario o portali web.

Il SdI esegue dei controlli sulla fattura elettronica:

  • verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste dalla legge;
  • verifica che i valori della partita IVA del fornitore oppure il C.F. del cliente siano presenti nell’Anagrafe Tributaria;
  • verifica che sia inserito l’indirizzo telematico;
  • verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA.

Se uno dei controlli non va a buon fine il SdI “scarta” la fattura. La “ricevuta di scarto” viene trasmessa da SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP – Protocollo di Trasferimento File o web service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.

Se i controlli vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura e invia al soggetto che ha trasmesso il file una “ricevuta di consegna”.

Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service dove SdI prova a recapitare il file della fattura non fossero attivi, il SdI mette comunque a disposizione il duplicato della fattura in un’area riservata e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna. La fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta ai fini fiscali dal cliente.

In questo caso è conveniente avvertire il cliente attraverso altri mezzi della emissione della fattura.

Sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica non è la semplice memorizzazione sul PC. Il processo di conservazione elettronica è usualmente fornito da operatori privati certificati tuttavia l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica.

In caso di inosservanza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica trovano applicazione le sanzioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.

Per le operazioni “transfrontaliere” (fattura da e verso l’estero) non sussiste l’obbligo di fattura elettronica ma occorre effettuare una trasmissione mensile dei dati all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

L’obbligo della fatturazione elettronica si propone di potenziare le attività di prevenzione dell’evasione fiscale. Un obbligo che tuttavia ha altri vantaggi. Attraverso le fatture emesse e trasmesse in modalità digitale infatti si riducono non soltanto gli adempimenti a carico dell’Amministrazione Finanziaria (generando risparmi di risorse pubbliche) ma anche i margini di errore nell’intero ciclo di vita delle fatture, con significativi risparmi di tempo e costi nel medio e lungo periodo per imprese e professionisti.

L’autore di questo articolo è Giovanni Izzo.