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Costituire una SRL on line – Dal 1° Agosto 2021 sarà possibile
27 Agosto 2019
- M&A
Dal 1° agosto 2021 non sarà più necessario, per la costituzione di una SRL – società a responsabilità limitata, recarsi dal notaio: la procedura potrà anche essere realizzata completamente on line, salvo casi eccezionali. Ciò è previsto dalla Direttiva U.E. 2019/1151, che impone agli stati di adeguarsi entro due anni. Vediamo cosa prevede la Direttiva.
Come si costituisce una S.r.l. in Italia oggi
In Italia, per costituire una società e, in particolare, una società a responsabilità limitata, è sempre necessario rivolgersi ad un notaio.
Ciò vale anche per la c.d. «SRL semplificata», introdotta nel 2012 dal Decreto Legge «Liberalizzazioni». In questo caso, infatti, la legge prevede che, a fronte dell’utilizzo di uno statuto standard non modificabile, non vi siano oneri notarili da sostenere. Tuttavia, resta sempre necessario comparire avanti ad un notaio.
Cosa cambierà da agosto 2021 con il recepimento della Direttiva U.E. 2019/1151
Le cose dovranno cambiare con l’entrata in vigore della Direttiva U.E. 2019/1151, che modifica la Direttiva U.E. 2017/1132 in tema di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Entro il 1° agosto 2021, gli Stati membri dovranno aggiornare le procedure per la costituzione di una società in modo da garantire un doppio binario.
Dovrà, cioè, essere possibile costituire una società sia con il metodo tradizionale, ossia rivolgendosi ad un notaio, oppure con procedure esclusivamente on line.
Due eccezioni
- l’art. 13-ter, par. 4, dispone che «ove sia giustificato da motivi di interesse pubblico per impedire l’usurpazione o l’alterazione di identità, gli Stati membri possono adottare misure che potrebbero richiedere la presenza fisica ai fini della verifica dell’identità del richiedente dinanzi a un’autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricati… Gli Stati membri provvedono affinché la presenza fisica del richiedente possa essere richiesta solo se vi sono motivi di sospettare una falsificazione dell’identità e garantiscono che qualsiasi altra fase della procedura possa essere completata online»;
- l’art. 13-octies, co. 8, dispone che «ove giustificato da motivi di interesse pubblici a garantire il rispetto delle norme sulla capacità giuridica e sull’autorità dei richiedenti di rappresentare una società, qualsiasi autorità o qualsiasi persona od organismo incaricato… può chiedere la presenza fisica del richiedente… Gli Stati membri garantiscono che tutte le altre fasi della procedura possano essere comunque completate on line».
Gli Stati membri dovranno mettere a disposizione i modelli necessari per la costituzione delle società a responsabilità limitata «in almeno una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri».
Rischi
La direttiva rappresenta, indubbiamente, un interessante tentativo di semplificazione, il cui successo dipenderà, tuttavia, da come verrà recepita dai singoli Stati membri.
I rischi principali sono almeno due:
- il primo, facilmente intuibile, è che gli Stati membri rendano troppo oneroso l’accertamento dell’identità od il potere rappresentativo dei richiedenti, rendendo più semplice, in definitiva, il tradizionale ricorso ad un notaio;
- il secondo è che le procedure on line siano poco chiare o comprensibili, specie agli utenti stranieri. In tal senso, non appare sufficiente che i modelli siano resi disponibili, ma sarà necessario che le procedure online siano orientate alla maggiore semplificazione possibile e che i modelli siano tutti disponibili almeno in lingua inglese.
Infine, è evidente che la digitalizzazione del procedimento di costituzione di una società non elimina l’opportunità di rivolgersi ad un professionista con il compito di consigliare il cliente nelle scelte che sarà necessario fare, ad esempio in materia di corporate governance.