Francia – Licenziamento di un amministratore di una società per azioni semplificata: lo statuto ha priorità

19 Dicembre 2022

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A quali condizioni si può revocare l’incarico all’amministratore di una società in Francia?

Dipende dalla forma della società stessa.

Prendiamo le forme più comuni di società commerciali.

L’amministratore di una società a responsabilità limitata può essere revocato solo per giusta causa, cioè per negligenza, o se la revoca è necessaria per proteggere gli interessi della società.

In una società per azioni ordinaria i membri del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio di amministrazione possono essere revocati “ad nutum”, cioè in qualsiasi momento e senza dover fornire alcuna motivazione. Questa regola non può essere derogata. L’amministratore delegato, invece, può essere revocato solo per giusta causa.

Nelle società per azioni semplificate (“SAS”) è lo statuto a determinare le condizioni di gestione della società e, in particolare, le condizioni per la revoca dell’amministratore. Le SAS sono una forma societaria creata nel 1994, e rappresentano attualmente la forma societaria di maggior successo in Francia, al punto che una società di nuova costituzione su due è una SAS.

In questo tipo di società gli amministratori sono in linea di principio revocabili “ad nutum”, ma lo statuto può derogare a questa regola e prevedere che l’amministratore possa essere revocato solo per giusta causa.

Riguardo ai limiti della libertà statutaria, una recente decisione della Corte di Cassazione francese, la più alta corte giudiziaria francese, è di particolare interesse.

Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2022 (n. 21-15.382) ha stabilito il principio per cui  gli atti extra-statutari possono integrare lo statuto, ma non possono derogarvi.

Nel caso oggetto della decisione, lo statuto di una SAS prevedeva che l’amministratore delegato potesse essere licenziato in qualsiasi momento senza che fosse necessario alcun motivo, per decisione dei soci o del socio unico, e che il licenziamento dell’amministratore delegato non desse diritto ad alcun risarcimento.

L’amministratore delegato era stato nominato dall’azionista unico. Lo stesso giorno, l’azionista unico aveva inviato una lettera all’amministratore delegato in cui dichiarava che, in caso di revoca senza giusta causa, avrebbe ricevuto una somma forfettaria pari a sei mesi di retribuzione.

Qualche anno dopo, l’azienda aveva effettivamente revocato l’amministratore delegato, che aveva pertanto chiesto il pagamento dellasomma forfettaria concordata. Quando l’azienda si era rifiutata di pagarlo, l’ex amministratore delegato aveva fatto causa per ottenere il pagamento dell’indennità.

La Corte d’Appello e poi la Corte di Cassazione hanno dato ragione alla società: l’ex amministratore non aveva diritto all’indennità in quanto, per la Corte di Cassazione, è lo statuto a stabilire i termini di revoca dell’amministratore delegato ed è lo statuto a prevalere su ogni patto aggiunto. Sebbene atti extra-statutari possano integrare lo statuto, non possono derogarvi. Questo vale anche se l’atto extrastatutario proviene dall’unico socio, o se tutti i soci sono d’accordo.

Il nostro consiglio

E’ importante analizzare con attenzione lo statuto e gli atti extra-statutari come i patti parasociali o gli accordi con gli amministratori per evitare i rischi in caso di revoca di un amministratore nelle società per azioni semplificate.

Clotilde Normand

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