Secondo il diritto svizzero, i contratti di agenzia possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato.
Se un contratto di agenzia è stato concluso per un periodo di tempo determinato o la sua durata è limitata in virtù del suo scopo, esso termina senza preavviso alla scadenza di tale termine.
Nel caso in cui le parti di un contratto di agenzia continuino la loro collaborazione indipendentemente dalla scadenza del termine, il contratto si considera tacitamente rinnovato per la stessa durata, ma solo fino ad un massimo di un anno. La limitazione di un anno non si applica tuttavia nel caso in cui la scadenza di un rapporto di agenzia a tempo determinato richieda un preavviso. In tal caso, il mancato preavviso da entrambe le parti è considerato un tacito rinnovo del contratto di agenzia per una durata pari a quella originaria del contratto di agenzia.
Se un contratto di agenzia viene concluso per un periodo di tempo indeterminato, può essere disdetto da una delle parti durante il primo anno del rapporto di agenzia con effetto dalla fine del mese civile successivo. Le parti sono libere di concordare un periodo di preavviso più lungo o più breve, a condizione che i periodi di preavviso più brevi debbano essere concordati per iscritto.
Una volta che il contratto di agenzia è durato almeno un anno, il periodo di preavviso è di due mesi, con effetto alla fine di un trimestre. Le parti possono derogare a questo preavviso, ma solo concordandone uno più lungo, e non uno più breve. In ogni caso, il termine di preavviso deve essere sempre lo stesso sia per il preponente che per l'agente.
Indipendentemente dalla durata, un contratto di agenzia può essere risolto in qualsiasi momento con effetto immediato per giusta causa, cioè se esistono circostanze che rendono la continuazione del rapporto di agenzia inaccettabile per una delle parti. A titolo esemplificativo, l'incertezza sulla capacità del preponente di fornire i beni o servizi, il rifiuto dell'agente di svolgere le sue attività o il fallimento dell'agente costituiscono tutti una “giusta causa”. Le parti possono definire le "giuste cause" nel contratto di agenzia, ma tale definizione serve solo come indicazione di ciò che le parti ritengono inaccettabile: il tribunale avrà comunque la possibilità di considerare come “giuste cause” anche altre che non sono elencate contrattualmente. Ad eccezione dei casi gravi, la parte che desidera risolvere un contratto di agenzia con effetto immediato è tenuta ad avvertire l'altra parte e a chiederle di rettificare una violazione, prima di dare un preavviso con effetto immediato.
Secondo la Corte suprema svizzera, la risoluzione ingiustificata di un contratto di agenzia con effetto immediato, ossia senza giusta causa, è efficace. Tuttavia, il preponente deve risarcire l'agente per i mancati profitti per il periodo di preavviso o (se più breve) la scadenza naturale del rapporto di agenzia.
Il rapporto di agenzia termina automaticamente al decesso o all'incapacità dell'agente o al fallimento del preponente. Il fallimento dell'agente non comporta la cessazione automatica del rapporto di agenzia, ma costituisce una giusta causa di risoluzione, con effetto immediato.
Al termine del rapporto di agenzia, tutte le richieste di provvigioni dell'agente cessano, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto. In linea di principio, l'agente ha diritto alle commissioni su tutti gli ordini effettuati dai clienti acquisiti dall'agente durante il rapporto di agenzia, se tali ordini vengono effettuati prima della fine del contratto di agenzia. Tuttavia, il preponente e l'agente sono liberi di concordare una regola diversa.
Inoltre, ciascuna parte deve restituire all'altra parte tutto ciò che ha ricevuto dall'altra parte o da terzi per conto dell'altra parte durante il rapporto di agenzia. Ciò riguarda, ad esempio, beni mobili strumentali e documenti promozionali. Tuttavia, l'agente dispone di un privilegio speciale inalienabile sui beni mobili e sui fondi del preponente a garanzia dei propri crediti nei confronti del preponente in base al contratto di agenzia.