Disposizione contrattuale relativa al divieto o alla restrizione dell'esercizio dell'attività
Le parti possono concordare di vietare all'agente di svolgere, dopo la fine del contratto di agenzia, in tutto o in parte, l'attività di agenzia per un altro preponente. Tale clausola contrattuale è valida solo se è stata stipulata in forma scritta e se è relativa allo stesso territorio, alle stesse persone o agli stessi beni del contratto di agenzia in corso.
Nel caso in cui il contratto di agenzia si concluda per motivi imputabili al preponente, tale disposizione contrattuale vincola l'agente solo se il preponente accetta di pagargli due tipi di compensi, uno dei quali è il compenso per la risoluzione e l'altro è un compenso mensile pagabile durante l'intero periodo di divieto o di restrizione di altre attività commerciali in conformità a tale accordo. L'importo dei compensi mensili è pari all'importo medio mensile delle provvigioni cui l'agente aveva diritto negli ultimi cinque anni, oppure, se la durata del contratto è stata inferiore a cinque anni, l'importo è pari all'importo medio mensile delle provvigioni cui aveva diritto durante la durata del contratto.
La disposizione contrattuale che vieta o limita l'esercizio dell'attività futura può vincolare l'agente per un periodo massimo di due anni dalla fine del contratto di agenzia in corso.
L'agente che ha risolto il contratto a causa di un comportamento scorretto da parte del preponente, ha il diritto di notificare al preponente, mediante dichiarazione scritta, entro un mese dalla data di risoluzione del contratto, che non rispetterà la disposizione relativa al divieto o alla restrizione dell'esercizio della sua attività.
Diritto di ritenzione da parte dell'agente
Per garantire il pagamento dei suoi crediti in base al contratto di agenzia, l'agente ha il diritto di trattenere le somme riscosse per il preponente in base alla sua autorizzazione e gli oggetti del preponente che ha ricevuto dal preponente o da qualche altra persona in relazione al contratto.
Spese
L'agente non può chiedere la rifusione dei costi generali e delle spese operative ordinarie sostenute nel corso dell'attività, salvo diverso accordo tra le parti. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese speciali sostenute per conto del preponente o su suo ordine o istruzione.
Esecuzione di attività per un altro preponente
Senza la previa approvazione del preponente, all'agente è vietato svolgere ed eseguire lo stesso tipo di servizi nello stesso territorio per un altro preponente.
Obblighi di riservatezza dell'agente
L'agente è obbligato a proteggere tutte le informazioni commerciali, professionali e altre informazioni riservate del preponente di cui viene a conoscenza in relazione al lavoro che gli viene affidato dal preponente. L'obbligo di riservatezza dell'agente sopravvivrà alla cancellazione o alla risoluzione del contratto di agenzia. Inoltre, l'agente è responsabile nei confronti del preponente se utilizza o rivela a terzi informazioni riservate sul preponente e sulla sua attività.
Provvigione
L'importo della provvigione a cui ha diritto l’agente per l'esecuzione di servizi per il preponente può essere liberamente determinato dalle parti contraenti.
Se l'importo della provvigione non è determinato dal contratto, l'agente ha diritto all'importo della provvigione comunemente pagata per tale tipo di servizi nel luogo in cui l'agente ha prestato i servizi per il preponente. Se l'agente ha agito tramite la sua agenzia per il preponente in luoghi diversi, ha diritto alla provvigione comunemente pagata nel luogo del suo domicilio o della sua sede.
Qualora non sia possibile determinare l'importo della provvigione comunemente pagata, l'agente avrà diritto all'importo della provvigione che sarebbe equo, date le circostanze del caso, e in particolare il numero e il valore delle transazioni effettuate dall'agente per il preponente, la loro difficoltà e la portata degli sforzi dell'agente.
Provvigione speciale
Quando l'agente, su autorizzazione del preponente, ha riscosso un credito del preponente verso un terzo, ha diritto a una provvigione speciale sull'importo riscosso.