Il quadro giuridico per gli agenti commerciali nell'UE è stabilito dalla Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (qui: la Direttiva) che fa parte anche dell'accordo SEE (Norvegia, Islanda e Lichtenstein). La Direttiva è rivolta agli Stati membri ed è intesa ad armonizzare le diverse legislazioni nazionali e a garantire alcuni standard minimi sullo status giuridico degli agenti commerciali. La Corte di Giustizia può essere interpellata in merito a questioni di interpretazione della Direttiva e della sua attuazione da parte degli Stati membri.
Pertanto, i contratti di agenzia commerciale sono disciplinati dalle leggi nazionali degli Stati membri, che devono essere conformi alla Direttiva. Nonostante l'armonizzazione, esistono ancora differenze significative tra le normative sugli agenti commerciali degli Stati membri, e talvolta norme simili sono applicate in modo diverso nei tribunali dei diversi paesi. Per questi motivi, è sempre importante considerare le peculiarità nazionali quando si stipula un contratto di agenzia commerciale nell'UE.
Campo di applicazione
La Direttiva si applica ai rapporti tra gli agenti commerciali e i loro preponenti. Per agenti commerciali si intendono gli intermediari indipendenti che hanno il potere continuativo di negoziare la vendita o l'acquisto di beni per conto del preponente e sono remunerati per la loro attività. La Direttiva non si applica ad altri intermediari come lavoratori dipendenti, partner individuali, liquidatori, rivenditori occasionali, broker o agenti non retribuiti. Non si applica nemmeno quando l'attività di agente commerciale è considerata "secondaria" rispetto ad un'altra attività principale. Alcuni Stati membri hanno esteso l’applicazione della Direttiva sull'Agenzia agli agenti che negoziano contratti per la fornitura di servizi.
Contenuto
La direttiva ha lo scopo di stabilire standard minimi e quindi non disciplina tutti i dettagli dei contratti di agenzia commerciale. Le principali aree che vengono affrontate sono le seguenti:
- diritti ed obblighi inderogabili delle parti (obblighi di comunicazione, obbligo di fornire documentazione, ecc.);
- la remunerazione dell'agente, che può variare in funzione del numero o del valore delle transazioni commerciali (provvigione) - è possibile anche una remunerazione fissa;
- norme imperative sul diritto alla provvigione durante e dopo il contratto e sui termini di pagamento;
- diritto delle parti di ottenere un documento scritto e firmato che stabilisca i termini del contratto;
- norme imperative sul preavviso minimo per il recesso;
- diritti dell'agente dopo la cessazione del contratto: gli Stati possono scegliere se riconoscere all'agente un'indennità (cosiddetto "sistema tedesco") o un risarcimento (cosiddetto "sistema francese");
- regole sulle clausole restrittive all’attività commerciale (divieto di concorrenza) a seguito della cessazione del contratto.
Le principali differenze nell'attuazione tra gli Stati membri riguardano i diritti dell'agente in caso di cessazione del contratto. Anche tra gli Stati che hanno scelto lo stesso sistema, vi sono differenze nell'effettiva attuazione della misura!
Il risultato è che la stessa attività può essere disciplinata in modo differente nei diversi Stati membri, secondo la legge applicabile al contratto.
La Corte di Giustizia UE interpreta la Direttiva
La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso diverse sentenze che interpretano la Direttiva o riesaminano le misure di attuazione degli Stati membri.
La Nozione di Agente Commerciale
Secondo la Corte, la Direttiva stabilisce tre condizioni necessarie e sufficienti perché una persona (o società) possa essere classificata come “agente commerciale”: (i) questa persona deve essere un intermediario autonomo ed indipendente; (ii) la relazione contrattuale deve essere di carattere continuativo; (iii) la persona deve esercitare un’attività consistente nella negoziazione o conclusione di transazioni di vendita o di acquisto di beni. Gli Stati membri non possono introdurre condizioni aggiuntive poiché ciò pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva.
Applicando tali principi, nel caso Zako (C-452/17 del 21 novembre 2018) la Corte ha stabilito che, anche se gli agenti eseguono la loro attività dai locali commerciali del preponente, ciò non impedisce loro di essere classificati come agenti commerciali. Inoltre, il fatto che un agente esegua ulteriori attività di diverso tipo (come la gestione del personale del committente, la selezione dei prodotti e dei fornitori, ecc.) non deve incidere sullo status dell'agente come intermediario indipendente, sempre che le tre condizioni summenzionate siano soddisfatte.
Nel recente caso Trendsetteuse (C-828/18 del 4 giugno 2020) la Corte ha ulteriormente stabilito che “negoziare transazioni” non significa che l’agente debba avere il potere di modificare i prezzi dei beni che vengono venduti per conto del preponente: secondo la Direttiva, i compiti principali dell’agente commerciale includono l’acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo dell’attività a favore del preponente e ciò può essere fatto anche senza il potere di modificare i prezzi.
L'applicazione della direttiva al di fuori dell'UE
Nello storico caso Ingmar (C-381/98 del 9 novembre 2000) la Corte ha stabilito che il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto o al risarcimento stabilito dalla Direttiva è di natura inderogabile; pertanto, un agente che ha agito in uno Stato membro non può essere privato di tale diritto neanche se il preponente è stabilito in un paese terzo e il contratto è disciplinato dalla legge di tale paese.
D'altra parte, se l'agente commerciale svolge attività in uno Stato non membro e il preponente è stabilito in uno Stato membro, la Corte ha stabilito nella causa Agro Foreign Trade (C-507/15 del 16 febbraio 2017) che l'agente commerciale non può far valere i diritti inderogabili contenuti nella Direttiva e le parti possono derogarvi, ad esempio escludendo l'indennità di fine rapporto o il risarcimento danni.