Il Contratto di Agenzia Commerciale in Irlanda

Guida pratica

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Il contratto di agenzia commerciale è uno degli accordi più utilizzati nel commercio internazionale.

Nell'Unione Europea il quadro giuridico è fissato dalla Direttiva del Consiglio 86/653/CEE, ma esistono ancora differenze significative tra le normative nazionali e la giurisprudenza degli Stati membri.

Al di fuori dell'UE, l'agenzia commerciale spesso non è regolamentata da una legge specifica o può essere soggetta a leggi a livello federale o statale.

Nella maggior parte dei paesi, anche se le parti sono libere di scegliere la legge applicabile ad un contratto internazionale di agenzia e il metodo di risoluzione delle controversie, alcune disposizioni previste dalle leggi locali non possono essere escluse.

E mentre l'Agente ha solitamente diritto ad un'indennità di clientela alla cessazione del contratto, tale indennità può essere esclusa in alcuni paesi.

Quando si negozia un contratto di agenzia internazionale, quindi, è molto importante sapere quali sono le opzioni disponibili, quale legge è più favorevole agli interessi del preponente o dell'agente, quali disposizioni non possono essere derogate, quale è la migliore giurisdizione per la risoluzione delle controversie, e così via.

In questa Guida i nostri esperti legali forniscono alcune risposte e consigli pratici.

Irlanda

Come sono regolati i contratti di agenzia in Irlanda?

La Direttiva sugli agenti commerciali del 1986 (86/653/CEE), come attuata in Irlanda dal Regolamento delle Comunità europee (agenti commerciali) del 1994 e dal Regolamento delle Comunità europee (agenti commerciali) del 1997 (insieme i "regolamenti") regolano i contratti di agenzia commerciale in Irlanda. I regolamenti prevedono che un contratto di agenzia commerciale debba essere provato per iscritto.

I regolamenti definiscono un "agente commerciale" in senso lato come "un intermediario autonomo che ha l'autorità continuativa di negoziare la vendita o l'acquisto di beni per conto di un'altra persona (il preponente) o di negoziare e concludere tali transazioni per conto e a nome del preponente". Un agente commerciale, come "intermediario autonomo", include sia persone fisiche che giuridiche. Tuttavia, vi sono un certo numero di relazioni che non rientrano nella definizione, per esempio, gli agenti commerciali che non sono pagati per il loro ruolo.

I regolamenti si applicano solo agli accordi per la vendita o l'acquisto di beni e non regolano gli accordi per la fornitura di servizi. Inoltre, alle parti viene impedito di derogare ad alcune norme, a meno che non sia a vantaggio dell'agente commerciale.

La legge che regola l'agenzia è stata perfezionata dai tribunali irlandesi e l'esecuzione viene effettuata dai tribunali o, se le parti si sono accordate in questo senso, attraverso l'arbitrato. I contratti di agenzia commerciale devono anche essere conformi alla legge irlandese e dell'UE sulla concorrenza.

Quando si nomina un agente commerciale, i preponenti devono considerare di ottenere pareri legali in altri Stati membri dell'UE, poiché la legislazione che recepisce la direttiva varia da uno Stato all'altro.

Quali sono le differenze rispetto agli altri intermediari?

Un agente commerciale non compra e vende per conto proprio e, in generale, non è considerato un dipendente del preponente per legge. Il preponente quindi non è soggetto ai requisiti legali che regolano il rapporto di lavoro. Questo può essere un modo utile per l’ingresso da parte delle imprese nel mercato irlandese senza incorrere in alcuni dei costi aziendali connessi, come assumere personale e ottenere un locale commerciale. Tuttavia, il preponente sarà tipicamente vincolato dagli atti e dalle omissioni dell'agente.

Oltre agli agenti commerciali, la legge irlandese riconosce altri tipi di agenti come: (i) agenti “del credere”; (ii) agenti mercantili; (iii) agenti che agiscono per conto di una società, ad esempio funzionari / amministratori; e (iv) partner che possono agire per conto di una partnership.

Altri intermediari commerciali in Irlanda includono:

  • Distributori
    Un distributore ha uno status indipendente rispetto al preponente e compra e vende per conto proprio. Il principale non è quindi responsabile degli atti o delle omissioni del distributore.
  • Rivenditori
    Un rivenditore può agire come preponente o come agente, a seconda che egli negozi per conto proprio oppure no.
  • Franchisees
    Un franchisee è più simile a un distributore che a un agente commerciale ed è autorizzato ad esercitare un'attività particolare in un modo particolare. I franchisee di solito gestiscono il proprio business e si assumono i propri rischi. La loro remunerazione è il profitto dell'operazione di franchising, di solito al netto di una percentuale concordata di pagamento al franchisor.
  • Sedi secondarie o società controllate locali
    Una sede secondaria locale o una società controllate di un fornitore straniero generalmente assumerà i propri venditori. Le società straniere possono stabilire una sede secondaria in Irlanda per svolgere attività commerciali a condizione che alcuni documenti siano depositati presso il “Registrar of Companies” e che la sede locale soddisfi altri requisiti di legge. Una società controllata può essere costituita in Irlanda e godere dello stesso status di una società irlandese simile con il controllo detenuto dalla casa madre straniera.
  • Rappresentanti di vendita
    Un rappresentante di vendita può essere un dipendente di un fornitore nazionale o straniero. I rappresentanti di vendita itineranti che sono dipendenti di un fornitore straniero stabilito all'estero non sono generalmente soggetti ad alcuna legislazione irlandese specifica.

Come nominare un agente in Irlanda

I regolamenti prevedono che un contratto di agenzia commerciale debba essere provato per iscritto. Ogni parte ha il diritto di ricevere dall'altra parte un documento scritto firmato che stabilisca i termini del contratto. L'accordo scritto deve prevedere la portata dell'autorità dell'agente commerciale e stabilire i diritti e gli obblighi espliciti delle parti.

I regolamenti prevedono alcuni obblighi inderogabili per gli agenti commerciali, tra cui i seguenti:

  • curare gli interessi del preponente e agire in maniera disciplinata e in buona fede;
  • compiere sforzi adeguati per negoziare e, se del caso, concludere le transazioni di cui è incaricato;
  • comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone; e
  • rispettare le istruzioni ragionevoli che gli vengono date dal preponente.


I regolamenti prevedono anche a carico del preponente specifici obblighi inderogabili, tra cui i seguenti:

  • agire in buona fede in relazione al suo agente commerciale; e
  • informare l'agente commerciale entro un termine ragionevole dell'accettazione, del rifiuto e dell'eventuale mancata esecuzione di una transazione commerciale che l'agente commerciale ha procurato per il preponente.


In generale, le parti sono altrimenti libere di concordare il tipo di contratto di agenzia che desiderano stipulare, come un'agenzia esclusiva o non esclusiva. Se il contratto di agenzia non ha previsto la natura del rapporto tra le parti, è su base non esclusiva.

È possibile applicare una legge straniera a un contratto di agenzia commerciale in Irlanda?

Le parti di un contratto di agenzia commerciale possono scegliere la legge che desiderano che regoli il contratto e le parti dovrebbero assicurarsi che una clausola in tal senso sia inclusa nel contratto, soprattutto se una parte si trova fuori dall'Irlanda. La legge scelta sarà generalmente applicata dai tribunali irlandesi e sarà ignorata solo se è in conflitto con norme imperative o di ordine pubblico.

In assenza di una clausola di scelta della legge, l'accordo sarà generalmente regolato dalla legge più strettamente connessa ad esso. La valutazione di quale legge sarà governata in tali circostanze sarà la seguente:

  • i contratti stipulati a partire dal 17 dicembre 2009 saranno regolati dal regolamento (CE) 593/2008 del 17 giugno 2008 (Roma I).
  • i contratti stipulati prima del 17 dicembre 2009 saranno soggetti al Contractual Obligations (Applicable Law) Act 1991, in base al quale la convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (la Convenzione di Roma) è stata promulgata in Irlanda.


Gli accordi che non rientrano nell'ambito di Roma I o della Convenzione di Roma saranno soggetti ai principi standard del diritto comune irlandese che generalmente sostengono il diritto delle parti di scegliere la legge che disciplina il loro contratto e sostituiranno la loro scelta solo in circostanze eccezionali.

La linea d'azione consigliabile è che le parti includano una ragionevole clausola di scelta della legge che rifletta il funzionamento dell'accordo al fine di evitare qualsiasi controversia a questo proposito.

È possibile sottoporre le controversie a una giurisdizione straniera o ad arbitri stranieri?

L'interpretazione e l'applicazione dei contratti di agenzia commerciale in Irlanda è determinata dai tribunali o da un metodo concordato di arbitrato.

Giurisdizione

I tribunali irlandesi rispetteranno una clausola di scelta della giurisdizione in un contratto di agenzia commerciale verso una giurisdizione straniera, ma la interpreteranno in modo restrittivo. I tribunali lo fanno in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) 44/2001 sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) e le disposizioni del regolamento Bruxelles I rifuso. Il nuovo regolamento di Bruxelles è stato recepito nel diritto irlandese e si applica alle sentenze nei procedimenti iniziati a partire dal 10 gennaio 2015.

I tribunali irlandesi possono accettare la giurisdizione per determinare una controversia se la scelta della giurisdizione non è esclusiva o se entrambe le parti accettano la giurisdizione dei tribunali irlandesi. Se il convenuto non è domiciliato in uno stato contraente di Bruxelles I, si applicano le regole della common law, e i tribunali irlandesi possono rivendicare la giurisdizione se l'Irlanda è il foro più appropriato per la causa.

Arbitrato

L'Irlanda ha adottato la Legge Modello UNCITRAL sugli arbitrati commerciali internazionali che riconosce espressamente la competenza di un tribunale arbitrale a decidere sulla propria giurisdizione. Secondo la Legge Modello, una clausola arbitrale sarà considerata indipendente dalle altre condizioni del contratto e non dipende dalla validità del contratto.

Un lodo arbitrale straniero relativo a un contratto di agenzia sarà riconosciuto dai tribunali irlandesi se il paese che ha emesso il lodo era un firmatario della Convenzione di New York, della Convenzione di Ginevra o della Convenzione di Washington.

Risoluzione del contratto di agenzia

Un contratto di agenzia può essere terminato per effetto della legge, o come concordato tra le parti. Le parti possono prevedere delle circostanze, per esempio la violazione del contratto, che porranno fine al contratto.

L'operatività della legge può portare alla risoluzione dell'accordo quando:

  • il termine è scaduto: le parti devono tenere presente che un contratto disciplinato dal Regolamento si converte in un contratto a tempo indeterminato se le parti continuano ad eseguirlo;
  • una parte fallisce;
  • il contratto riguarda lo svolgimento di un compito particolare e questo è stato concluso;
  • si è verificata una impossibilità (“frustration”) e l'esecuzione dell'accordo non è possibile;
  • falsa dichiarazione da parte di una o più parti con risoluzione del contratto;
  • si verifica un errore fondamentale relativo all'accordo e l'accordo deve essere annullato;
  • l'accordo richiede come condizione per il suo rispetto che venga eseguito un atto illegale.


La durata di un contratto di agenzia può essere concordata tra le parti e di solito è a tempo determinato. In circostanze in cui il termine dell'accordo è scaduto ma le parti continuano ad eseguirlo, i regolamenti prevedono che l'accordo continui per un periodo indeterminato.

Avviso

I principi di common law si applicano alla rescissione del contratto e, se non c'è un'espressa disposizione di preavviso nel contratto, i principi dettano che tale preavviso deve essere ragionevole. Ciò che è ragionevole è determinato dalle circostanze di ciò che è stato concordato tra le parti. Se un contratto di agenzia è valido per un periodo indefinito, il preavviso ragionevole è determinato dal periodo di tempo in cui il contratto è stato in vigore. Pertanto, i regolamenti prevedono:

  • un contratto di un anno richiede un mese di preavviso;
  • un contratto di due anni richiede due mesi di preavviso; e
  • un contratto di tre anni o più, richiede un preavviso di tre mesi.


I termini di preavviso stabiliti nel regolamento sono termini di preavviso obbligatori e non possono essere derogati. Se non è stato dato un preavviso sufficiente, l'agente commerciale può presentare una richiesta di risarcimento danni.

Provvigione post-cessazione

La direttiva prevede che dopo la fine di un contratto di agenzia, l'agente commerciale avrà diritto alla provvigione su un affare nelle seguenti circostanze:

  • se l'operazione è principalmente attribuibile agli sforzi dell'agente commerciale durante il periodo coperto dal contratto d'agenzia e se l'operazione è stata realizzata entro un periodo ragionevole dopo la fine del contratto; oppure
  • se l'ordine del terzo è stato ricevuto dal preponente o dall'agente commerciale prima che il contratto sia terminato (e l'agente avrebbe diritto alla provvigione secondo i regolamenti).


Per coprire la possibilità che un agente commerciale succeda immediatamente a un altro e che entrambi abbiano diritto alla commissione secondo i regolamenti, i regolamenti prevedono che il nuovo agente commerciale non avrà diritto alla commissione a meno che non sia equo nelle circostanze che la commissione sia condivisa.

Risarcimento post-cessazione

L'agente commerciale può avere diritto a un risarcimento in caso di cessazione del contratto. Il risarcimento è dovuto per i danni subiti dall'agente commerciale a seguito della cessazione dei rapporti con il preponente. Il principio del risarcimento si applica nella legge irlandese che differisce dalla posizione nel Regno Unito, dove esiste anche il concetto di indennità.

L'approccio generale del risarcimento appropriato in Irlanda è tipicamente nel senso che il livello di risarcimento dovrebbe essere fissato nella somma globale delle provvigioni degli ultimi due anni, o la somma di due anni di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi tre anni del contratto di agenzia. Diversi fattori influiranno sul calcolo.

Indennità di fine rapporto

L'Irlanda non ha recepito l'opzione dell'indennità di fine rapporto dalla direttiva sugli agenti commerciali del 1986 (86/653/CEE) nei regolamenti irlandesi e quindi non si applica in questa giurisdizione.

Altre particolarità

La direttiva ha dato agli Stati membri la facoltà di non applicare la direttiva a "quelle persone le cui attività di agente commerciale sono considerate secondarie dalla legge di tale Stato membro". Nel recepire la direttiva, l'Irlanda ha scelto di specificare che solo le attività di un agente di credito al consumo o di un agente di catalogo per corrispondenza per beni di consumo potevano essere considerate secondarie. I regolamenti escludono quindi tali agenti dalla definizione di "agente commerciale" in determinate circostanze e creano una presunzione semplice che tali agenti siano considerati secondari. Questo differisce da alcuni Stati membri in cui, al momento dell'attuazione della direttiva, questa opzione è stata utilizzata per prevedere una serie più ampia di circostanze che possono determinare le attività secondarie.

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