Secondo la legge italiana, il concetto di “esclusiva” è legato all’ “area” nella quale l’agente è stato incaricato di operare in base al contratto di agenzia. Un’ “area” può essere costituita da un territorio geografico e/o da una categoria di clienti o da un canale commerciale specifico e/o dal tipo di prodotti che l’agente è autorizzato a commercializzare.
Entro questo ambito, il diritto di esclusiva dell’agente è previsto dalla legge, se non diversamente concordato. In particolare, ai sensi dell’Art. 1743 del Codice Civile, il preponente non può avere più di un agente contemporaneamente per la stessa area e per la stessa attività.
Inoltre, l’Art. 1748 del Codice Civile dà all’agente il diritto ad una provvigione sugli affari conclusi dal preponente con i clienti appartenenti all’area, o al gruppo o categoria di clienti riservati all’agente, anche quando la transazione viene conclusa senza l’intervento dell’agente (“affare diretto”), salvo patto contrario.
In ogni caso, vale la pena notare che i tribunali italiani possono considerare una continua interferenza da parte del preponente sul territorio dell’agente come una violazione del contratto. Ne consegue che il preponente dovrebbe accertarsi che i suoi affari diretti nel territorio dell’agente siano limitati a vendite occasionali, pagando la provvigione all’agente su tali vendite.
Una questione interessante può sorgere quando il preponente vende a clienti nel territorio dell’agente tramite terzi situati in un paese diverso (ad es. distributori, gruppi di acquisto, società controllate, ecc.) i quali comprano i prodotti dal preponente e li rivendono ai clienti nel paese dell’agente.
Con sentenza pronunciata il 17 gennaio 2008 nella causa C-19/07, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato in un caso analogo che un agente commerciale a cui sia stata affidata un’area geografica specifica non ha il diritto ad una provvigione per le transazioni concluse da clienti appartenenti a tale zona senza alcuna azione, diretta o indiretta, da parte del committente. La Corte di Cassazione italiana ha confermato lo stesso principio in un paio di occasioni. Perciò, per rispondere alla domanda se l’agente sia autorizzato ad una provvigione sulle transazioni eseguite dal preponente tramite terze parti, appare necessario fare una valutazione caso per caso del ruolo del preponente nella transazione.
Le parti dovrebbero considerare l’inserimento di clausole specifiche nel contratto di agenzia per disciplinare tali questioni Inoltre, dovrebbero essere previste clausole appropriate per disciplinare il diritto dell'agente ad essere remunerato sulle operazioni che coinvolgono sia il suo territorio sia altri territori (ad esempio, ordini provenienti da clienti nel territorio dell'agente per prodotti da consegnare in territori diversi, o viceversa) considerando che altri agenti in tali diversi territori potrebbero avere simili diritti.
Per quanto riguarda i diritti di “esclusiva” del preponente, l’Art. 1743 del Codice Civile stabilisce che, salvo patto contrario, l’agente non può accettare di essere nominato da più preponenti in concorrenza tra di loro, nello stesso territorio e per lo stesso tipo di attività.
D’altro canto, l’agente può in linea di principio rappresentare più di un preponente, a patto che non siano concorrenti. In ogni caso è possibile che un agente sia vincolato a rappresentare un solo preponente. Gli Accordi Economici Collettivi nello specifico regolano questo tipo di agenti, riservando loro disposizioni più protettive (ad es. prevedendo periodi di preavviso più lunghi e importi più alti come indennità di fine rapporto).
Le parti di un contratto di agenzia dovrebbero pertanto specificare chiaramente le limitazioni dell'agente a rappresentare terzi o a svolgere egli stesso l'attività.
Considerando che il più delle volte all’agente è proibito rappresentare concorrenti ed esercitare attività in concorrenza, è inoltre consigliabile definire nel contratto cosa si intende per “attività concorrente” in modo da evitare equivoci. Anche l’indicazione delle altre società che l'agente rappresenta - e che può continuare a rappresentare - è piuttosto usuale.