Vi sono molti altri importanti aspetti legali e contrattuali che conviene considerare quando un Preponente straniero nomina un Agente in Spagna. Si possono menzionare i più comuni secondo le previsioni della Legge.
È altresì importante sottolineare che un Preponente estero deve essere consapevole degli obblighi generali contenuti nella Legge ed applicabili al contratto (ove disciplinato dal diritto spagnolo) se le parti non concordano diversamente.
A. Potere di concludere contratti per conto del Preponente
Secondo il nostro ordinamento giuridico, l'Agente non ha necessariamente il potere di concludere contratti per conto del Preponente.
Un preponente straniero deve tenere conto del fatto che la legge accetta entrambe le possibilità: (i) un agente che si limita a promuovere i prodotti o i servizi del Preponente o (ii) un agente autorizzato anche a concludere tali operazioni per conto del Preponente (art. 1).
Al fine di consentire all'agente di concludere contratti per conto del Preponente, sarà necessario inserire nel contratto una clausola specifica ed espressa (art. 6).
B. Nomina di subagenti e dipendenti
La regola generale (art. 5) è che per nominare i subagenti, l'agente ha bisogno dell'espressa autorizzazione del preponente. In questo caso, l'agente sarà responsabile per le attività di subagente.
L'attività dell'agente attraverso i propri dipendenti non necessita dell'autorizzazione del preponente. L'agente sarà responsabile anche dell'attività svolta dai suoi dipendenti.
C. Obblighi di non concorrenza
Secondo la Legge sull'Agenzia (art. 7), l'Agente è libero di agire per conto di più di un Preponente, a meno che non sia stato concordato diversamente nel contratto. Ciò comprende la promozione o persino la conclusione dell’affare per conto di un diverso Preponente.
Tuttavia, l'Agente ha bisogno del consenso del Preponente per agire per proprio conto o per conto di un'altra parte i cui prodotti o servizi sono simili o in concorrenza con quelli del Committente. In tal caso, e se l’Agente ha rappresentato diverse parti concorrenti, è tenuto a dimostrare il consenso del Preponente.
Secondo la Legge sull’Agenzia, è anche possibile concordare un obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del contratto. Affinché tale patto sia valido, sono necessarie alcune condizioni (art. 20 e 21):
- la sua durata massima sarà di due anni a partire dalla cessazione del contratto di agenzia o di un anno se la durata del contratto è inferiore a due anni;
- deve essere concordato per iscritto;
- la sua estensione geografica deve essere la stessa del contratto di agenzia o deve essere limitata allo stesso gruppo di persone di cui l'Agente era incaricato;
- essa riguarderà solo i prodotti o i servizi promossi o le transazioni concluse secondo l'oggetto del Contratto.
D. Esclusiva e territorio
L'esclusiva non è implicita nella Legge sull'Agenzia, ma deve essere stata espressamente concordata.
L'esclusiva non è una caratteristica naturale dei contratti di agenzia commerciale, così come appare nel preambolo della Legge sull’Agenzia (comma II.3). E questo include entrambe le possibilità: il preponente ha diversi agenti e gli agenti sono autorizzati a rappresentare diversi preponenti.
La necessità di un accordo espresso di esclusiva non vuol dire che esso debba essere in forma scritta. Accordi verbali di esclusiva sono validi, sempre che siano sufficientemente dimostrati in caso di controversie.
La corretta delimitazione del territorio in cui l'Agente è stato nominato o del tipo di clienti con cui è autorizzato a trattare, è anch'essa un elemento rilevante da considerare nell'accordo. Il Preponente è libero di vietare all'Agente la promozione delle vendite al di fuori di tale territorio. D'altra parte, nella Legge sull'Agenzia si fa riferimento alle provvigioni che l'Agente deve ricevere per le vendite all'interno del suo territorio esclusivo. In tal caso, e se l'Agente è stato nominato per un territorio in esclusiva, avrà diritto alle provvigioni anche se le vendite non sono state da lui promosse né concluse in tale territorio (art. 12.2).
E. Remunerazione
Le parti sono libere di concordare il compenso che può consistere in una percentuale sulle vendite (provvigione), un importo fisso o una combinazione di entrambi.
La remunerazione è un elemento essenziale del contratto di agenzia, e se le parti non la concordano, essa verrà stabilita secondo gli usi commerciali o, in loro assenza, in una misura ragionevole tenuto conto le circostanze del caso specifico (Art.11).
La Legge inoltre stabilisce che il compenso è dovuto (art. 14) dal momento in cui il Preponente ha eseguito o deve avere eseguito la transazione commerciale, o se questa è stata eseguita, anche parzialmente, dal terzo.
Il compenso deve essere pagato entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre naturale in cui è maturato (art. 16).
L’agente perde il diritto alla provvigione se il Preponente dimostra che le operazioni non sono state eseguite per circostanze non imputabili al Preponente medesimo (art. 17).
F. Spese
Secondo le disposizioni generali della Legge, e salvo diverso accordo tra le parti, l'Agente non ha diritto al rimborso delle spese della sua attività (art. 18).
G. Obblighi di informazione
La Legge sull'Agenzia stabilisce (art. 9) l'obbligo generale per l'Agente di informare il Preponente di tutti gli elementi necessari per il corretto svolgimento delle operazioni commerciali di cui è responsabile. In particolare, l'Agente deve informare sulla solvibilità dei terzi con i quali sono state concluse o eseguite operazioni.
Tali obblighi sono inderogabili in base alla Legge sull’Agenzia, anche se non vi è alcuna disposizione sul modo, la periodicità, il contenuto. È quindi consigliabile che un Preponente straniero indichi tutti questi elementi nel contratto di agenzia.
H. Mediazione
Oltre alle procedure giudiziali ed arbitrali, le controversie internazionale nei contratti di Agenzia possono essere risolte anche tramite mediazione. Una controversia internazionale si ha quando almeno una delle parti ha il proprio domicilio in un Paese diverso dall’altra.
In base alla Legge Spagnola 5/2012 sulla Mediazione nelle controversie civili e commerciali (questa legge recepisce la Direttiva 2008/52/CE) le parti possono risolvere i loro conflitti con la mediazione, sempre che il conflitto riguardi diritti ed obbligazioni dei quali si possa disporre. La Legge sulla Mediazione disciplina la mediazione come alternativa al ricorso alle procedure giudiziali o arbitrali. Essa consente alle parti di risolvere le loro divergenze con l’aiuto di un mediatore e raggiungere un accordo sul come regolare la situazione. La durata di tale procedura sarà la più breve possibile. Accordi conclusi all’estero tramite mediazione sono eseguibili in Spagna ai sensi della Legge 29/2015 del 30 luglio sulla Collaborazione Internazionale in materia civile, sempre che non vada in conflitto con l’ordine pubblico spagnolo.