Agenzia Commerciale
Ai sensi dell’articolo 166 della legge sul Commercio del 2005, “per Agenzia Commerciale si intende un’attività commerciale in cui il preponente e l’agente convengono che l'agente effettui in proprio nome la vendita o l'acquisto di beni per conto del preponente o fornisca servizi del preponente ai clienti al fine di ricevere una remunerazione."
L’operazione dell’Agenzia Commerciale prevede due tipi di relazioni: (1) la relazione tra il rappresentante e l’entità rappresentata; (2) La relazione tra il rappresentante e terze parti L'entità rappresentata e il terzo non trattano tra loro, ma compiono tali atti attraverso il rappresentante, il rappresentante dovrà, a proprio nome, acquistare o vendere beni per l’entità rappresentata o fornire i servizi dell’entità rappresentata a terzi. Questa è chiaramente una differenza cruciale con i contratti di agenzia disciplinati nell’Unione Europea.
Il rappresentante e l’entità rappresentata devono essere entità commerciali.
Nelle attività delle agenzie commerciali, il rappresentante stabilisce transazioni con un terzo per proprio conto a beneficio del preponente per ricevere una remunerazione.
Un contratto per agenzia commerciale deve essere stipulato per iscritto o "in un'altra forma con validità giuridica equivalente" (cioè per iscritto).
Tutti i diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti nella Legge sul Commercio 2005.
Rappresentanza delle entità commerciali
Ai sensi dell’articolo 141, Legge sul Commercio 2005 n. 36/2005/QH11, “per Rappresentanza dell’entità commerciale si intende l’accordo di un’entità commerciale (indicata come rappresentante) al fine di agire con l’autorizzazione di un’altra entità commerciale (indicata come entità rappresentata) per eseguire attività commerciali a nome e seguendo le istruzioni dell’entità (rappresentata) e con il diritto di ricevere una remunerazione nella sua qualità di rappresentante”.
Il rappresentante e l’entità rappresentata devono essere entità commerciali.
Le parti possono concordare che un rappresentante conduca una parte o tutte le attività commerciali che rientrino nell'ambito di attività dell'entità rappresentata (art. 143, Legge sul Commercio 2005).
Un contratto di rappresentanza dell'impresa deve essere stipulato per iscritto o in un'altra forma con validità giuridica equivalente (art. 142, legge sul commercio 2005).
Tutti i diritti e gli obblighi delle parti sono indicati nella legge sul commercio 2005 e nella legislazione accessoria.
Intermediazione Commerciale
Ai sensi dell’Articolo 150 della Legge sul Commercio 2005, “per intermediazione commerciale si intende un’attività commerciale in cui un’entità commerciale agisce come intermediario (indicato come il broker) tra le parti che acquistano e vendono beni e che forniscono servizi (indicati come preponenti) nel corso di negoziati e firmano contratti per l'acquisto e la vendita di beni o forniture di servizi, e ha diritto a una remunerazione, nell'ambito di un contratto di intermediazione.
L’intermediario deve essere un’entità commerciale e possedere una licenza da intermediario.
L’ambito dell’intermediazione è piuttosto esteso, potrebbe essere qualsiasi attività commerciale che non sia proibita dalla legge.
Il contratto di intermediazione deve essere fatto per iscritto.
Tutti i diritti e gli obblighi delle parti sono indicati nella Legge sul Commercio 2005 e legislazione accessoria.
Vendita e acquisto di beni da parte di rivenditori autorizzati
Ai sensi dell’Art. 155 della Legge sul Commercio 2005, “per vendita e acquisto di beni da parte di rivenditori autorizzati si intende un’attività commerciale in cui un rivenditore autorizzato esegue la vendita e l’acquisto di beni a proprio nome a determinate condizioni concordate con il preponente e gli viene pagato un compenso quale rivenditore.”
La parte affidataria può o può non essere un’entità commerciale ma il soggetto incaricato (il rivenditore) deve essere un’entità commerciale.
L’ambito del lavoro: il rivenditore effettua la vendita e l'acquisto di beni in base alle richieste del preponente e al contratto.
Un contratto di vendita e acquisto di beni da parte di rivenditori autorizzati deve essere stipulato per iscritto o in un'altra forma con validità legale equivalente.
Tutti i diritti e gli obblighi delle parti sono indicati nella legge sul commercio 2005 e nella legislazione accessoria.